L’articolo 11 del codice deontologico degli psicologi italiani afferma che “Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate”.

Tuttavia, esistono alcune eccezioni alla regola. Quali sono?

1)Nei casi di pazienti affetti da depressione patologica grave, che manifestano pensieri o atti suicidi, lo psicologo ha il dovere di comunicare e collaborare con la famiglia (anche ai fini di controllare se il paziente stia seguendo o meno il trattamento terapeutico consigliato).
2)In caso di presunta violenza sessuale nei confronti di un minore, lo psicologo deve indagare e verificare se l’abuso è avvenuto realmente. Qualora lo psicologo scoprisse che tale abuso si sia effettivamente verificato, egli ha il dovere di informare i genitori (o i familiari che si prendono cura del minore) e le autorità competenti.
3)A volte può capitare che il paziente sia impegnato in un processo. Può capitare che durante il processo sia richiesta la presenza e la testimonianza dello psicologo. In questi casi quest’ultimo può derogare all’obbligo di mantenere il segreto professionale.
4)In ultima analisi, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto o di altre persone a lui vicine, lo psicologo è tenuto a rompere il segreto professionale.