Per Diagnosi si intende un giudizio clinico che attesta la presenza di una patologia o un disturbo, ed ha valore legale. In Italia, le figure sanitarie preposte a rilasciare diagnosi cliniche sono gli psicologi (L.56/89) e i medici, abilitati e iscritti ai rispettivi albi professionali: solo rivolgendosi a queste due figure si può disporre di una diagnosi valida, effettuata con strumenti diagnostici standardizzati e condivisi. Nel caso dei DSA però, la diagnosi clinica, effettuata dal singolo psicologo, non basta affinché a scuola vengano attivate le misure agevolative previste dalla legge L.170/2010, per le quali è necessario disporre di una CERTIFICAZIONE. La certificazione, in Lombardia, può essere rilasciata solo da strutture sanitarie pubbliche (centri per l’età evolutiva dell’ASL) o da centri privati accreditati dai Sistema sanitario Nazionale e abilitati e autorizzati ad effettuare la prima diagnosi e la sua eventuale certificazione valida ai fini scolastici.
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