Il mediatore familiare è una figura extraprocessuale, al quale, anche nel corso di un procedimento giudiziario di separazione, divorzio, modifica delle condizioni o affido, le parti processuali possono rivolgersi su raccomandazione del giudice (ex art. 337-octies c. 2 c.c.) per ridurre la conflittualità e migliorare la comunicazione per il bene dei figli, ma sempre senza alcun obbligo, perchè il percorso di mediazione familiare (a differenza di quella civile e commerciale, obbligatoria in talune materie) si fonda sulla partecipazione volontaria, consapevole e responsabile.
Il mediatore è scelto dalla coppia, che è l’unica beneficiaria del suo intervento, tanto che il compenso viene concordato con essa. Il mediatore, per dovere di riservatezza, riferirà alla autorità giudiziaria solo circa la adesione o meno al percorso e, nel caso di accordi, questi saranno trasmessi alle autorità competenti direttamente dai mediandi.
Diversamente, il CTU, ossia il consulente tecnico d’ufficio, è un vero e proprio ausiliario del giudice (ex art. 61 c.p.c.), dal quale viene deliberatamente nominato e scelto tra gli iscritti in appositi albi ogniqualvolta sia chiamato ad occuparsi di una questione per la quale sono richieste particolari competenza tecniche.
Una volta prestato il giuramento di rito, il CTU deve dare una valutazione tecnica ed oggettiva dei fatti, rispondendo al quesito appositamente formulato dal giudice, nei limiti di esso e nel rispetto del codice di procedura civile, e depositare una relazione.
Mentre nel caso di una separazione consensuale il giudice svolge una funzione di mera presa d’atto degli accordi già raggiunti tra le parti altrove, nel caso di una separazione giudiziale, invece, il giudice può trovarsi a doversi pronunciare su situazioni familiari così complicate (soprattutto riguardo i rapporti genitori-figli) da dover ricorrere all’ausilio di un esperto, il CTU, il cui compito – in tali specifici casi – è quello di analizzare le caratteristiche di personalità̀ e le modalità̀ di relazione dei due genitori con i figli onde verificarne la capacità genitoriale.
Sarà poi sulla base delle conclusioni a cui perverrà il CTU che il Giudice deciderà la causa.
Espletato il mandato, il compenso del CTU viene liquidato dal giudice e posto in capo alle parti.
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